Fisioterapista, osteopata e massofisioterapista: quando si tratta della propria salute meglio non confondere le figure a cui ci si deve rivolgere. Ecco le differenze per orientare i bisogni del paziente… Nelle mani giuste.
IL FISIOTERAPISTA
Il fisioterapista è un professionista della Sanità in possesso del Diploma di Laurea. Opera sia in collaborazione con il medico – e altre professioni sanitarie – sia autonomamente, valutando e trattando le disfunzioni motorie, neurologiche e viscerali conseguenti ad eventi patologici di varia natura, congenita o acquisita. Il fisioterapista
- valuta e individua il bisogno di salute del paziente, se necessario lavorando anche in équipe multidisciplinare;
- pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive, utilizzando terapie fisiche, manuali e occupazionali.
Le modalità di intervento possono includere:
- terapie manuali
- esercizi terapeutici (finalizzati ad esempio al rinforzo muscolare, al controllo motorio, alla valutazione e correzione di alterazioni posturali, all’apprendimento di una più corretta gestualità specifica nelle attività quotidiane, sportive, lavorative)
- la valutazione e l’addestramento all’utilizzo di dispositivi come ausili, protesi, ortesi e bendaggi;
- l’applicazione di terapie fisiche;
- l’educazione terapeutica al mantenimento dello stato di salute.
L’OSTEOPATA
L’osteopatia è una medicina non convenzionale riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che mira al mantenimento della corretta perfusione sanguigna, per ‘facilitare’ il normale processo di auto-regolazione del corpo. La pratica dell’osteopatia prevede l’utilizzo soprattutto di tecniche manuali passive, che afferiscono ad alcuni degli ambiti di competenza del fisioterapista.
Ad oggi, in Italia, l’utilizzo di tecniche osteopatiche – considerate attività sanitarie – è competenza esclusiva dei professionisti sanitari (medici e fisioterapisti), abilitati per legge all’esercizio di tali professioni. Pertanto, l’esercizio dell’osteopatia da parte di soggetti non appartenenti alle professioni sanitarie è configurabile come esercizio abusivo di una professione. Inoltre, la sola pratica dell’osteopatia da parte di professionisti sanitari come chiarito dalla circolare 11/E/2014, può esser portata in detrazione nelle spese fiscali.
IL MASSOFISIOTERAPISTA
Il massofisioterapista, ovvero massaggiatore–massofisioterapista, è un operatore ausiliario che esegue – esclusivamente dietro prescrizione medica – interventi e trattamenti massoterapici utilizzando tecniche di massaggio manuale e strumentazione pertinente.
Attraverso una scuola riconosciuta*, il massofisioterapista – a differenza del fisioterapista – segue un percorso di studi non universitario, specializzandosi in terapie che possono essere applicate solo su richiesta di un medico abilitato. L’attestato di qualifica si consegue al termine di un periodo di formazione professionale su base regionale al termine del quale viene rilasciato il diploma di massofisioterapista.
Tale figura professionale non rientra tra le professioni sanitarie stilate dal Ministero della Salute (D.M. 14.09.1994, n. 741) pertanto l’attestato di qualifica non è riconducibile per legge ai titoli di studio e di abilitazione delle professioni sanitarie.
AGGIORNAMENTO
*A decorrere dal 1 gennaio 2019 la figura del massofisioterapista è stata rimossa dall’ordinamento. Ne consegue che i corsi biennali e triennali per massofisioterapisti avviati dopo la data del 1° gennaio 2019 non possono più conferire alcuna abilitazione.
Adesso che hai compreso le differenze tra fisioterapista, osteopata e massofisioterapista,
a chi ti rivolgi per la tua salute?
a cura del dott. Marco Barbero
Fisioterapista con Master in Osteopatia
Responsabile Physio Action presso ReAction®.
Bibliografia:
– D.M. 14 settembre 1994, n. 741/94, Profilo professionale del fisioterapista
– L. 1 febbraio 2006, n. 43/06, Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
– Position statement osteopatia dell’associazione italiana fisioterapisti, 2015
– Camera dei Deputati – Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari – Affari sociali (XII) Risposta Allegato 2 – 5-01832 Interrogazione Parlamentare Binetti: Profilo professionale dell’osteopata e del chiropratico. 12 marzo 2014
– www.aifi.net